domenica 10 aprile 2011

TANTO RUMORE PER NULLA (la legge396/67 stabilisce l'oggetto della professione del Biologo Nutrizionista: valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo e a consigliare conseguentemente le opportune diete)


È proprio così, tanto rumore si è levato dopo la pronuncia della sentenza n.
3527/2011 della I sezione civile del Tribunale di Roma. I colleghi medici
hanno gridato alla riaffermazione del ruolo centrale del medico nella cura
delle malattie e che sarebbe stato sventato il tentativo dell’ONB di ottenere
un pronunciamento che potesse attribuire alla categoria professionale dei
biologi competenze esclusive del medico nelle fattispecie inerenti la
prescrizione di diete. E ancora si grida da parte medica che consentire ai
biologi di sostituirsi ai medici nella prescrizione di diete avrebbe significato
demolire (addirittura) la figura del medico quale garante del bene salute.

Perché diciamo tanto rumore per nulla? Lo diciamo perché i biologi non
hanno mai pensato e non pensano di sostituirsi al medico nella cura
delle patologie e hanno sempre detto chiaramente e lo dicono ancora che
non pensano e non hanno mai pensato di essere abilitati ad
accertamenti di stati patologici e di pretendere di curarli con la
prescrizione di diete.
Ciò che i biologi rivendicano e lo si legge in maniera inconfutabile
nell’autorevole parere del Ministro della Salute del 15/12/2009, è di
potere stabilire in maniera autonoma le diete necessarie per mantenere
l’individuo in buona salute, valutando non solo le caratteristiche
nutrizionali dei vari alimenti, ma altresì se sia il caso di ricorrere ad
integratori alimentari.

Se invece il cliente sospetta di presumere di essere affetto da una qualche
patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, è ovvio che
il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il
soggetto è affetto da una qualche patologia quale essa sia e solo dopo questo
accertamento potrà consigliare, determinare, proporre, suggerire, e di certo
prescrivere la dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal
medico, il recupero dello stato di benessere.
Stupisce che i colleghi medici e purtroppo anche il Giudice unico del
Tribunale di Roma si attardino a discutere se possa essere utilizzato dai
biologi il verbo “prescrivere” e dare quindi al cliente delle prescrizioni. Nella
lingua italiana il verbo “prescrivere” è sinonimo di stabilire, determinare e
talvolta consigliare. Non per nulla nel linguaggio comune si dice: “Il medico
mi ha consigliato queste medicine”, come altrettante volte si può dire: “Il
medico mi ha prescritto determinati farmaci”.
E l’equivalenza dei termini prescrivere, determinare, consigliare, risulta dal
fatto indubitabile che nessuno può imporre l’assunzione o l’uso di un
farmaco o il rispetto di una dieta. Ogni “prescrizione” vale per il paziente
come un invito, un consiglio a tenere un certo comportamento, ma il paziente
rimane arbitro indiscusso della scelta se utilizzare o meno i consigli del suo
medico.
Come si vede, quindi, attardarsi a discutere se il biologo possa “prescrivere”
o se lo possa fare solo il medico equivale a un’inutile perdita di tempo
perché ogni prescrizione non ha mai carattere imperativo e cogente , ma si
presenta all’uomo come un consiglio sia pure autorevole, ma pur sempre un
consiglio, che può essere disatteso secondo l’autonoma e inviolabile
decisione del soggetto a cui si rivolge.
 
Deve essere chiaro, quindi, che la sentenza n. 3527/2011 del Giudice
unico non ha modificato di una virgola la situazione preesistente:
l’accertamento e la cura delle patologie spettano al medico.
dal medico anche con una dieta adeguata, questa può essere consigliata dal
biologo, che ha, per legge, la competenza a valutare i bisogni nutritivi
dell’uomo sino al punto da giudicare se sia il caso, oltre che consigliare e
sconsigliare determinati cibi, di ricorrere a integratori alimentari.
Se l’individuo è invece in buona salute e vuole restarci o vuole intraprendere
un’attività sportiva, può indifferentemente rivolgersi tanto al medico quanto
al biologo perché in questo caso non viene in rilievo l’accertamento e la cura
di nessuna patologia.

Ma se così stanno le cose c’è da chiedersi che cosa ha stabilito la sentenza n.
3527/2011 che ha scatenato l’entusiasmo dei colleghi medici?

La sentenza ha semplicemente stabilito che il prof. Del Toma Eugenio, che
era stato ritenuto dall’Ordine responsabile di avere usato espressioni
ingiuriose nei confronti dei biologi nutrizionisti, si era limitato in realtà a
manifestare un’opinione soggettiva e peraltro l’opinione che il prof. Del
Toma aveva sostenuto “rientra nell’espressione – come si legge nella
sentenza - del diritto di libera manifestazione del pensiero, di opinione e di
critica sui fatti che interessano il pubblico”. Il prof. Del Toma, quindi, non è
stato ritenuto dal Giudice unico responsabile di espressioni ingiuriose e
diffamatorie, anche se l’Ordine Nazionale dei Biologi si riserva di valutare,
tramite i suoi legali, la correttezza della decisione assunta e di valutare se
procedere ad appello. In breve l’oggetto della decisione è stato il
Se la patologia accertata può essere fronteggiata oltre che con i farmaci suggeriti
riconoscimento che le opinioni espresse dal prof. Del Toma non erano
offensive – a giudizio del Tribunale – nei confronti dei biologi.
Ma, per quanto attiene alle competenze dei biologi nulla è stato cambiato.
Valga quanto si legge a conclusione della sentenza: “Il biologo può solo
elaborare determinate diete (il giudice ha cura di precisare “non prescrivere”,
malgrado come si è visto, ciò non significhi proprio nulla), quindi
riprendiamo “il biologo può solo elaborare determinate diete sia nei
confronti di soggetti sani sia di soggetti cui è stata diagnosticata una
patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche
effettuate dal medico chirurgo e altresì il biologo può autonomamente
elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa
richiesta un miglioramento del proprio benessere”.
“In tale ambito - continua il Giudice unico - può suggerire o consigliare
integratori alimentari stabilendone o indicandone anche le modalità di
assunzione che è sempre cosa diversa dalla prescrizione della dieta come
atto curativo, che rimane sempre un’attribuzione esclusiva del medico”.
L’Ordine dei biologi sottoscrive l’affermazione che gli atti curativi
appartengono al medico e che l’accertamento delle patologie spetta al
medico, si rallegra che nella stessa sentenza sia riconosciuta la competenza
del biologo a elaborare in maniera autonoma profili nutrizionali e proporli
alla persona che ne fa richiesta (cioè il cliente), ai fini del miglioramento del
proprio benessere e della propria salute.
Non dubita che, una volta che sia stata accertata dal medico una patologia, il
cliente possa scegliere in condizioni di libertà se, oltre ai farmaci, utilizzare
cautele alimentari e cibi appropriati alla sua patologia e possa quindi
rivolgersi indifferentemente, a tal fine, sia al medico che al biologo.
Come dicevamo prima tanto rumore per nulla e i colleghi medici, anziché
arroccarsi e rinchiudersi nel fortilizio dove sventola la bandiera dell’atto
medico, portino rispetto agli altri professionisti che acquisiscono,
frequentando corsi universitari ricchi di insegnamenti in parte uguali a quelli
dei medici, competenze altrettanto valide di quelle che acquisiscono i medici
insieme ai quali possono contribuire al mantenimento di un adeguato livello
di benessere e di salute della collettività.
Ma mi raccomando, sottovoce, senza fare troppo rumore.

Roma, 5 aprile 2011
                                                                                                          IL PRESIDENTE

                                                                                                      Dott. Ermanno Calcatelli